COURMAYEUR - La Corte dei Conti indaga su Skyway Monte Bianco "rilevate criticità"

05 Luglio 2020


Ombre sulla gestione di Skyway, la funivia del Monte Bianco, inaugurata nel 2015 (e costata quasi 150 milioni di euro) e da allora uno degli highlight dell'offerta turistica della Valle d'Aosta.

Nella relazione della Corte dei Conti sul controllo della gestione della società Funivie Monte Bianco spa per il periodo 2011-2017 emerge che:"L'indagine svolta ha fatto emergere molteplici profili di criticità, e in qualche caso di sicura illegittimità".

In particolare l'attenzione degli esaminatori si è "concentrata concentrata sulla gestione della procedura di realizzazione della SkyWay" dove emerge "la mancata effettuazione... di alcuna verifica della capacità professionale dei soggetti esterni incaricati della progettazione, la cui selezione si è svolta su base esclusivamente fiduciaria".

Criticità ci sarebbero anche nella concessione di Skyway che prevederebbe  "l'indizione di una procedura comparativa". Allo stesso modo l'affidamento del bene funiviario regionale "sarebbe dovuto avvenire non attraverso 'affidamento diretto'". La Corte dei Conti esprime infine dubbi anche sul canone di concessione.

In conclusione ecco le criticità emerse:

  1. la motivazione sull’attuale composizione del consiglio di amministrazione si è rivelata, nella sostanza, insufficiente
  2. non è risultata - nella fase prodromica all’esecuzione dell’opera - l’effettuazione di alcuna verifica della capacità professionale dei soggetti esterni incaricati della progettazione, la cui selezione si è svolta su base esclusivamente fiduciaria
  3. per la concessione del bene funiviario regionale era necessaria l’indizione di una procedura comparativa, al fine dell’individuazione del concessionario, essendo esso adempimento prescritto dalla normativa comunitaria ed, ancor prima, già dall’art. 3 della legge di contabilità dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440)
  4. anche l’affidamento della realizzazione dell’opera sarebbe dovuto avvenire non attraverso “affidamento diretto” ma mediante il ricorso alle ordinarie procedure di evidenza pubblica per la selezione del contraente cui la Regione, quale amministrazione aggiudicatrice ex l. n. 109/94, era chiamata ad attenersi ogniqualvolta avesse registrato la necessità di rivolgersi al mercato
  5. l’affidamento a società, la cui partecipazione al capitale (cui concorrono anche soci privati in modo quasi paritario) è sì detenuta dalla Regione in funzione di controllo ma senza che esso attinga al livello del “controllo analogo”, si è realizzato in violazione del quadro normativo nazionale ed eurounitario di riferimento, con esclusione di qualsiasi procedura concorrenziale
  6. la procedura seguita dalla Regione si è fondata su una specifica legge regionale (l.r. n. 38/99), della cui corretta applicazione nella specifica fattispecie vi è ragione di dubitare, in primo luogo per l’oggetto dell’intervento (che non riguardava servizi pubblici), ma anche in relazione al sicuro superamento dei limiti imposti dalla legislazione nazionale e comunitaria per escludere la procedura ad evidenza pubblica: come innanzi chiarito, 76 il rinvio della norma regionale ai principi ed “alla procedura” della legge n. 109/1994, non potrebbe costituire, in forza della “clausola di collegamento” costituita dalla “interferenza di proprietà o di gestione”, un ostacolo al rispetto del principio cardine dell’ordinamento settoriale dei lavori pubblici, rappresentato dall’apertura alla concorrenza: principio che in futuro, per evenienze analoghe, non potrà in alcun modo essere disatteso
  7. gli elementi di disorientamento concettuale emersi non contribuiscono alla chiara definizione degli assetti negoziali, che esibiscono le caratteristiche tipiche di plurimi modelli negoziali, che passano dal comodato gratuito (la cui adozione per la concessione dei beni immobili della Regione non è peraltro ammissibile) al regime delle locazioni ad uso abitativo (v. il richiamo alla L. n. 392/1978), fino al regime concessorio delle opere pubbliche, in difetto di un’esatta identificazione delle obbligazioni proprie del concessionario/comodatario/conduttore
  8. in caso di controversia, resta significativamente incerto il quadro pattizio a causa della disorganicità delle previsioni sottoscritte, la cui comprensione è resa ancor più difficoltosa dall’imprecisione di alcune delle locuzioni impiegate
  9. pur nella riconosciuta condizione di singolarità dell’impianto funiviario “Skyway” (almeno a livello europeo), la stima del canone, introdotto e richiesto solo dopo l’avvio dell’impianto - oltre che in epoca successiva all’inserimento della presente indagine nel programma dei controlli della Sezione - contiene elementi di valutazione non completamente condivisi da questo Collegio.

 

L’indagine svolta ha fatto emergere, dunque, molteplici profili di criticità, e in qualche caso di sicura illegittimità, che impongono alla Sezione di formulare specifiche indicazioni:

  1. necessità di disporre una motivazione di sostegno alla composizione del consiglio di amministrazione, che si riveli maggiormente esplicativa delle specifiche ragioni che vi presiedono, senza il ricorso a formule stereotipate o apodittiche;
  2. in ordine alla gestione della concessione a favore della società, risulta necessaria un’organica revisione dell’apparato contrattuale che sostiene l’affidamento del bene demaniale di proprietà regionale, con l’adozione di un modello giuridico uniforme
  3. adottare per il futuro, sulla base della ricostruzione tecnica e giuridica effettuata, scelte dei partner privati, in ossequio alla disciplina (anche) di matrice europea che impedisca, pur nella più ampia autonomia assicurata dalle guarentigie proprie della specialità dello Statuto, l’elusione dei principi fondativi dell’Unione europea, anche ad evitare che lo stesso Stato italiano possa essere chiamato a risponderne, riversandone poi - inevitabilmente - il correlativo onere sulle finanze regionali52;
  4. provvedere ad un’applicazione costituzionalmente orientata della legislazione regionale, nel senso, cioè, di escludere che possa ritenersi consentito che l’esecuzione di opere di rilevante impatto sulla vita economica e sociale, non soltanto della Regione ma dell’intero mercato europeo, resti sottratta all’applicazione dei fondamentali principi di matrice comunitaria (ma anche, come evidenziato, nazionale) di immediata applicabilità nei sistemi giuridici dei paesi membri, anche mediante la revisione di eventuali norme regionali che si ravvisassero non coerenti con il più ampio quadro generale prima descritto53. Occorre, infatti, considerare che quando la Commissione europea (anche informata dalle Autorità di controllo) viene a conoscenza di potenziali violazioni delle norme fondamentali per l'aggiudicazione di appalti pubblici, seppur non rientranti nell'ambito di applicazione delle relative, specifiche direttive, “procede alla valutazione della rilevanza dell'appalto per il mercato interno alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso. Essa potrà avviare una procedura d'infrazione solo nei casi in cui lo riterrà opportuno in considerazione della gravità delle infrazioni e delle loro ripercussioni sul mercato interno”54.. Inoltre, sempre a tale riguardo, è necessario tener presente che, per garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, la Corte di giustizia è competente a constatare che un atto di un’istituzione dell’Unione è contrario al diritto dell’Unione, e che per evitare di compromettere l’unità dell’ordinamento giuridico dell’Unione, di tali circostanze potrebbe essere investita la giurisdizione domestica dei conflitti di attribuzione
  5. svolgere i necessari approfondimenti ai fini della corretta determinazione del canone di concessione, valutandone una opportuna revisione.

 

 

 

di Redazione DoveSciare.it
05 Luglio 2020

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